In these last days, the privacy Italian Data Protection Authority’s website has published some important news visible at the following links
http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8036793
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322292
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf
It is about:
1) New Faq on the DPO
2) Model of data communication of the DPO ex article 37 paraf. 7 GDPR
3) Guide to the application of EU Regulation 2016/679. Updated to February 2018.
The second document is particularly important. it is now possible to comply with the provisions of article 37 paragraph 7 GDPR
All that remains is to fill in the model and … Good job everyone!
Avv. Laura Marretta
a proposito della comunicazione al garante dei dati del DPO: un cliente mi ha chiesto se deve allegare la nomina e (se in inglese, come nel suo caso) se deve tradurla. io direi di no, ma qualcuno ha indicazioni diverse?
Allo stato attuale dei fatti concordo con te. Nel GDPR non emerge il fatto di dover trasmettere al Garante il contratto di nomina del DPO, né nella doc. pubblicata sul sito del Garante si trova una richiesta in tal senso.
Approfitto per un tema …
Ipotizziamo che un DPO non volesse che fosse noto ai terzi il suo nominativo (non al Garante, quindi al Garante viene correttamente comunicato tutto ma agli altri interessati terzi rispetto al Titolare …)
Considerato che nell’art 13 GDPR viene richiesto di indicare i dati di contatto del DPO (non specificatamente il nome e cognome) e che alla luce delle WP29 Guidelines on Data Protection Officer si specifica che l’indicazione nella pertinente documentazione pubblica del nominativo del DPO è espressamente considerato una “good practice” , il DPO potrebbe opporsi all’inserimento del suo nome sulla documentazione privacy (ed es. informative) che andrà rese nota ai terzi?
Cosa ne pensate?
Io una idea ovviamente me la sono già fatta … ma vorrei sentire altri …
Laura