In questi ultimi giorni il sito del garante privacy si è arricchito di alcune importanti novità reperibili ai seguenti link:
http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8036793
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322292
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf
Nell’ordine si tratta di :
1) Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati -RPD/DPO in ambito privato
2) Modello di comunicazione al Garante dei dati dell’RPD ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. a) e par. 7, del RGPD – Dati del titolare/responsabile del trattamento
3) Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679. Aggiornata a Febbraio 2018.
Tra i tre documenti è di particolare importanza il secondo posto che si può ora assolvere a quanto previsto nell’art 37 comma 7 GDPR ossia la comunicazione, da parte del Titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento, all’autorità di controllo dei dati del proprio DPO.
Non resta che compilare il modello e … Buon lavoro a tutti!
Avv. Laura Marretta
a proposito della comunicazione al garante dei dati del DPO: un cliente mi ha chiesto se deve allegare la nomina e (se in inglese, come nel suo caso) se deve tradurla. io direi di no, ma qualcuno ha indicazioni diverse?
Allo stato attuale dei fatti concordo con te. Nel GDPR non emerge il fatto di dover trasmettere al Garante il contratto di nomina del DPO, né nella doc. pubblicata sul sito del Garante si trova una richiesta in tal senso.
Approfitto per un tema …
Ipotizziamo che un DPO non volesse che fosse noto ai terzi il suo nominativo (non al Garante, quindi al Garante viene correttamente comunicato tutto ma agli altri interessati terzi rispetto al Titolare …)
Considerato che nell’art 13 GDPR viene richiesto di indicare i dati di contatto del DPO (non specificatamente il nome e cognome) e che alla luce delle WP29 Guidelines on Data Protection Officer si specifica che l’indicazione nella pertinente documentazione pubblica del nominativo del DPO è espressamente considerato una “good practice” , il DPO potrebbe opporsi all’inserimento del suo nome sulla documentazione privacy (ed es. informative) che andrà rese nota ai terzi?
Cosa ne pensate?
Io una idea ovviamente me la sono già fatta … ma vorrei sentire altri …
Laura