Le istituzioni scolastiche sembrano avere l’obbligo di individuare il Data protection Officer. Volevo conferma ed eventuali accorgimenti per il settore scuola.
Le istituzioni scolastiche sembrano avere l’obbligo di individuare il Data protection Officer. Volevo conferma ed eventuali accorgimenti per il settore scuola.
L’art. 37 del Regolamento prevede che quando:
a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, oppure
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, oppure
c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 (dati sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10
il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO).
Qualora, poi, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.
Quindi si, il DPO per il settore scuola è da prevedere, e può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi e quindi può essere un libero professionista.