Nella NEWSLETTER N. 435 del 29 novembre 2017
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7221009
il Garante focalizza l’attenzione su un tipo di domande che spesso mi vengono poste durante corsi e/o convegni e cioè se ed entro che limiti sia possibili utilizzare gli indirizzi e-mail presenti sui social per finalità di marketing. Il Garante, conformemente a quanto già espresso in precedenza (cfr anche Linee guida del 4 luglio 2013 che hanno disciplinato il fenomeno del “social spam” ), ci ricorda che “Se un indirizzo email è presente su un social network non significa che possa essere utilizzato liberamente per qualsiasi scopo” e che “per inviare proposte commerciali, ad esempio, è sempre necessario il consenso dei destinatari” ; infatti è determinante la finalità per la quale il soggetto interessato ha liberamente inserito i suoi dati sui social che utilizza. Il Garante nella newsletter citata conferma che I dati reperiti sui social network e, più in generale, presenti on line, non possono essere utilizzati liberamente da chi accede al profilo presente sul social posto che la finalità propria del contesto – ossia, nella maggioranza dei casi, la condivisione di informazioni e lo sviluppo di contatti professionali – non è compatibile con la commercializzazione di prodotti e servizi, caratteristica, invece, dell’attività di marketing.
Tale linea del Garante Italiano è conforme con quanto sostenuto anche dalle Autorità per la privacy europee, le quali hanno escluso che l’iscrizione a un servizio presente sul web comporti la legittimità del trattamento dei dati personali da parte di altri partecipanti alla medesima piattaforma ai fini dell’invio di informazioni commerciali.
Per tanto e concludendo è essenziale ricordare che non è possibile fare attività di marketing su dati reperiti sui social vige infatti la regola per la quale «i messaggi promozionali inviati agli utenti dei social network, in linea generale, sono sottoposti alla disciplina del Codice, e, in particolare, agli artt. 3, 11, 13, 23 e 130»; (cfr. Linee guida 4 luglio 2013, punto 6.1, “Il social spam”).
Avv. Laura Marretta