Durante l’estate il Garante ha pubblicato nella Newsletter n. 431 del 8.8.2017 un sunto del proprio Provvedimento n. 277 del 15.6.2017 relativo al fatto di come, nell’ambito del diritto all’oblio, il tempo non sia l’unico elemento da prendere in considerazione per la sussistenza stessa del medesimo.
Dal testo del Garante emerge, in estrema sintesi, che: “ … il tempo è senz’altro l’elemento più importante per valutare l’accoglimento di una richiesta ad essere dimenticati ma nel caso di specie va valutato anche il parametro del ruolo ricoperto dal soggetto richiedente all’interno della vita pubblica … “.
Pertanto incrociando questi due elementi il Garante arriva alla pronuncia del caso in oggetto -a cui si rimanda-, pronuncia chè perfettamente in linea con quanto già espresso dalla giurisprudenza internazionale, su tutti Google Spain, e nazionale ad es. Tribunale, Roma, sez. I, sentenza 03/12/2015 n° 23771 nonché con quanto affermato nelle “Linee Guida” di WP 29, dove si evince che “… pur venendo indicato, quale elemento rilevante per l’esercizio del diritto all’oblio, il trascorrere del tempo, … il “diritto all’oblio” può incontrare un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino connesse al ruolo che l’interessato ricopre nella vita pubblica“.
Ma soprattutto il provvedimento di cui in oggetto è conforme con il Regolamento UE 2016 /679 cfr. art 17 che sarà in attuazione solo da maggio 2018!
Quindi, da simili provvedimenti, si vede come WP, Giurisprudenza, Garante e Regolamento UE stiano andando all’unisono nella stessa direzione … il che non è così scontato!
Avv. Laura Marretta