Il GDPR riporta agli articoli 28 e 29 le modalità di nomina dei responsabili (processor) del trattamento. In particolare, richiede che la nomina avvenga attraverso contratto o da altro atto giuridico.
- oggetto delle attività affidate, includendo la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati;
- clausole di riservatezza;
- garanzia di aver stipulato con il personale con accesso ai dati un obbligo di riservatezza;
- divieto di uso di fornitori da parte del responsabile per il trattamento dei dati senza autorizzazione del titolare;
- impegno, in caso di uso autorizzato di fornitori del responsabile, di prevedere un contratto scritto con riportati i medesimi a cui è soggetto il responsabile;
- le regole da seguire nel trattamento dei dati per controllare i rischi di accesso non autorizzato, divulgazione, mancanza di integrità e indisponibilità dei dati, sia accidentali sia illegali;
- divieto, senza previa autorizzazione del titolare, di trasmettere o conservare i dati in Paesi extra-UE o di fornire accesso a tali dati a personale sito in Paesi Extra-UE;
- l’impegno a verificare periodicamente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento;
- l’impegno a dare seguito alle richieste avanzate dal titolare o dagli interessati per dare seguito all’esercizio dei diritti degli interessati al trattamento dei dati personali in modo da poter dare loro risposta entro 30 giorni dalla richiesta;
- l’impegno a comunicare al titolare eventuali violazioni ai dati personali trattati e fornire assistenza al titolare nel caso in cui si manifestino tali eventi;
- la cancellazione o restituzione dei dati al termine delle prestazioni;
- il diritto di audit da parte del titolare.
Si tratta di clausole molto impegnative.
Considerando anche quanto scritto da Gianfranco Butti in un suo articolo (https://blog.europrivacy.org/it/2016/07/19/the-internal-data-processor-and-the-gdpr/) sembra che il ruolo di “responsabile” sia applicabile solo a organizzazioni, non a singole persone.
Ed è logico. Infatti in molte aziende le responsabilità interne non prevedono solo 3 livelli gerarchici (titolare, responsabile e incaricato), ma sono descritte in organigrammi anche molto complessi e governate dalla Direzione, che svolge quindi il ruolo del rappresentante del titolare.
grazie dell’intervento
sto anch’io lavorando molto su questo tema nel rapporto tra ASL e strutture private accreditata/contrattualizzate che erogano prestazioni in nome e per conto della stessa ASL
segnalo il documento pubblicato dall’autorità spagnola all’inizio di gennaio 2017 che dà indicazioni sulle modlaità di creazione del contratto
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/directricescontratos.pdf
saluti a tutti
Grazie mille. Il documento spagnolo è molto interessante (anche se non datato!).
Chissà che il nostro Garante vorrà proporre qualcosa di simile…