{"id":696,"date":"2015-09-30T15:47:16","date_gmt":"2015-09-30T13:47:16","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.europrivacy.org\/?p=696"},"modified":"2015-09-30T15:47:16","modified_gmt":"2015-09-30T13:47:16","slug":"scope-material-application-limits","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/2015\/09\/30\/scope-material-application-limits\/","title":{"rendered":"CAMPO DI APPLICAZIONE MATERIALE: I LIMITI DI APPLICAZIONE"},"content":{"rendered":"<p>Il nuovo regolamento UE sulla privacy (testo di giugno 2015) ridefinisce quello che \u00e8 il campo di applicazione materiale rispetto a quanto previsto dall\u2019attuale normativa italiana, come recita l\u2019articolo 3:\u00a0<em>Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.<\/em>\u00a0In particolare l\u2019ambito di applicazione del Regolamento \u00e8 il trattamento di dati personali. Riprendendo le definizioni del Regolamento abbiamo in quanto a trattamento:\u00a0<em>3) &#8220;trattamento&#8221;: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l\u2019ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l\u2019organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione, l\u2019adattamento o la modifica, l\u2019estrazione, la consultazione, l\u2019uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l\u2019interconnessione, (\u2026) la limitazione, la cancellazione o la distruzione;<\/em>\u00a0<em>3 bis) &#8220;limitazione del trattamento&#8221;: contrassegno dei dati personali memorizzati con l&#8217;obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;\u00a0<\/em>ed in quanto dato personale:\u00a0<em>&#8220;dati personali&#8221;:<\/em>\u00a0<em>qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (&#8220;interessato&#8221;); si considera identificabile la persona che pu\u00f2 essere identificata, direttamente o indirettamente (\u2026), con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all\u2019ubicazione, un identificativo on line o a uno o pi\u00f9 elementi caratteristici della sua identit\u00e0 genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;\u00a0<\/em>Quali sono gli elementi significativi del cambiamento per i soggetti tenuti a rispettare il nuovo Regolamento in Italia? Per capirlo \u00e8 necessario analizzare il contenuto delle definizioni dell\u2019attuale Dlgs 196\/03. La formulazione utilizzata nella 196\/03 \u00e8 infatti alquanto ampia ed una interpretazione letterale ha delle conseguenze estremamente onerose per i Titolari che operano in Italia. La 196\/03 considera infatti quale dato personale:\u00a0<em>b) &#8220;dato personale&#8221;, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;\u00a0<\/em>e quale trattamento:\u00a0<em>a) &#8220;trattamento&#8221;, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l&#8217;ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l&#8217;organizzazione, la conservazione, la consultazione, l&#8217;elaborazione, la modificazione, la selezione, l&#8217;estrazione, il raffronto, l&#8217;utilizzo, l&#8217;interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;<\/em>\u00a0La differenza a prima vista pu\u00f2 sembrare esigua, ma nella attuale formulazione italiana praticamente in ogni momento della vita professionale o privata si effettua un qualche trattamento di dati personali e quindi si \u00e8 soggetti alle prescrizioni normative. Va infatti ricordato che:<\/p>\n<ul>\n<li>anche se la normativa tutela le sole persone fisiche (ad eccezione di quanto previsto nel Titolo X &#8211; Comunicazioni elettroniche, che tutela tutti i soggetti) in realt\u00e0 nel rapporto fra l\u2019azienda Alfa e l\u2019azienda Beta le uniche informazioni non tutelate dalla norma sono quelle specificatamente riferite all\u2019azienda Alfa o all\u2019azienda Beta. Infatti l\u2019azienda Alfa dovr\u00e0 tutelare fra gli altri non solo i dati personali del propri collaboratori, ma anche quelli dei collaboratori dell\u2019azienda Beta, quali ad esempio il numero di telefono o l\u2019indirizzo e-mail. Analoghi adempienti saranno simmetricamente in carico all\u2019azienda Beta;<\/li>\n<li>che anche il privato cittadino deve sempre rispettare almeno gli articoli 15 Danni cagionati per effetto del trattamento e 31. Obblighi di sicurezza del Dlgs 196\/03, salvo dover rispettare l\u2019intera normativa se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un elemento discriminante \u00e8 l\u2019introduzione, nell\u2019ambito di applicazione materiale previsto dal nuovo Regolamento; di due diversi casi: \u2022\u00a0trattamento interamente o parzialmente automatizzato \u2022\u00a0trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Mentre il primo punto appare sufficientemente chiaro (ammesso di capire cosa si intenda per automatizzato) il secondo punto porta ad escludere dalla tutela ampi ambiti di trattamento dei dati personali, cos\u00ec come anticipato dal considerando numero 13.\u00a0<em>considerando<\/em>\u00a0<em>13)La tutela delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dipendere dalle tecniche impiegate; in caso contrario, si correrebbero gravi rischi di elusione. La protezione delle persone fisiche deve applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati sono contenuti o destinati ad essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli, e le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici.<\/em>\u00a0La definizione di archivio riportata nell\u2019articolo 4 chiarisce meglio l\u2019ambito di esclusione:\u00a0<em>4) &#8220;archivio&#8221;: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;<\/em>\u00a0Le conseguenze di questa limitazione nella protezione possono essere a mio avviso molto significative. Sono tantissimi gli esempi che si possono fare; per quale motivo ad esempio diffondere dati personali mediante l\u2019affissione di un cartello scritto a mano o con una macchina da scrivere meccanica (quindi senza l\u2019uso di trattamenti automatizzati) dovrebbe essere diverso dal farlo mediante un cartello realizzato con un programma di elaborazione testi? Le definizioni del nuovo Regolamento semplificano quindi da un lato gli adempimenti per i Titolari che trattano dati in Italia, ma introducono elementi di ambiguit\u00e0 che non tarderanno a creare problemi di univoca interpretazione. Il rigore della norma italiana, pur con effetti a volte paradossali, aveva sicuramente il pregio di lasciare pochi spazi interpretativi. \u00c8 pertanto opportuno, perlomeno per i Titolari che trattano dati in Italia e che hanno messo in atto misure di tutela estensive per i dati personali in base alla vigente normativa, mantenere il presidio su tutti i loro trattamenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno automatizzati.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il nuovo regolamento UE sulla privacy (testo di giugno 2015) ridefinisce quello che \u00e8 il campo di applicazione materiale rispetto a quanto previsto dall\u2019attuale normativa italiana, come recita l\u2019articolo 3:\u00a0Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio\u2026 <span class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/2015\/09\/30\/scope-material-application-limits\/\">Leggi tutto &raquo;<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":42,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[68,13,67,66,65],"class_list":["post-696","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legal-framework","tag-personal-data","tag-processing","tag-restriction-of-processing","tag-security-requirements","tag-the-scope"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/42"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=696"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/696\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":701,"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/696\/revisions\/701"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}