{"id":3247,"date":"2017-10-16T09:13:52","date_gmt":"2017-10-16T07:13:52","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.europrivacy.org\/?p=3247"},"modified":"2017-10-16T09:13:52","modified_gmt":"2017-10-16T07:13:52","slug":"draft-eprivacy-regulation-the-council-of-the-european-union-released-its-proposed-amendments","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/2017\/10\/16\/draft-eprivacy-regulation-the-council-of-the-european-union-released-its-proposed-amendments\/","title":{"rendered":"REGOLAMENTO ePRIVACY: PROPOSTE DI MODIFICA DEL CONSIGLIO DELL\u2019UNIONE EUROPEA"},"content":{"rendered":"<p>Lo scorso 8 settembre, il Consiglio dell\u2019Unione Europea ha pubblicato le proprie\u00a0<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/PDF\/?uri=CONSIL:ST_11995_2017_INIT&amp;from=EN\">proposte di modifica<\/a> alla bozza di Regolamento\u00a0<em>ePrivacy<\/em>\u00a0(\u201cRegolamento\u201d) la quale negli ultimi mesi \u00e8 gi\u00e0 stata oggetto di diverse opinioni e proposte di emendamento, come evidenziato nella nostra precedente\u00a0<a href=\"http:\/\/www.jacobacci-law.com\/it-it\/data-protection-blog\/levoluzione-della-proposta-di-regolamento-e-privacy\">news<\/a>.<\/p>\n<p>Come chiarito nel testo in esame, il documento rappresenta soltanto una prima proposta di modifica del Consiglio dell\u2019UE che si concentra sulla parte operativa della bozza di Regolamento <em>ePrivacy<\/em> (gli articoli), mentre i <em>considerando<\/em> saranno esaminati in una fase successiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Modifiche proposte:<\/strong><\/p>\n<p><strong>Oggetto \u2013 <\/strong>la formulazione relativa alla \u201c<em>libera circolazione dei dati di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica<\/em>\u201d (cfr. art. 1, comma 2) \u00e8 stata allineata con la formulazione utilizzata nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (\u201cGDPR\u201d) in materia di libera circolazione dei dati personali all\u2019interno dell\u2019UE.<\/p>\n<p><strong>Ambito di applicazione \u2013<\/strong>\u00a0la Presidenza ha chiarito l\u2019ambito di applicazione materiale e territoriale del Regolamento specificando che si applica ai contenuti delle comunicazioni \u201cin trasmissione\u201d, e ha aggiunto nuovi elementi al fine di fare riferimento a tutti i servizi previsti dal Regolamento (cfr. artt. 2 e 3).<\/p>\n<p><strong>Rappresentante territoriale \u2013<\/strong>\u00a0la Presidenza ha cercato di semplificare le disposizioni sul rappresentante territoriale, e ci\u00f2 tenendo anche conto delle disposizioni previste dal GDPR. A tale riguardo, la proposta prevede l\u2019obbligo di nominare un rappresentante per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica non stabiliti nel territorio dell\u2019UE (cfr. art. 3, comma 2-5)<\/p>\n<p><strong>Definizioni \u2013 <\/strong>con riferimento alle definizioni sono state proposte soltanto alcune lievi modifiche e chiarimenti (cos\u00ec come, ad esempio, all\u2019art. 4, comma 1, lett. e) in cui la parola \u201c<em>email<\/em>\u201d \u00e8 stata sostituita dalla pi\u00f9 generica parola \u201c<em>messaggio<\/em>\u201d)<\/p>\n<p><strong>Consenso \u2013 <\/strong>l\u2019originario art. 9 \u00e8 stato spostato nella parte generale del Regolamento (diventando dunque il nuovo art. 4a) in virt\u00f9 del fatto che il contenuto di detto articolo si applica a tutto il Regolamento. Inoltre, il contenuto dell\u2019articolo \u00e8 stato semplificato rispetto alla versione originaria ed \u00e8 stato allineato con il GDPR. La possibilit\u00e0 di revocare il consenso \u00e8 gi\u00e0 fornita dal GDPR (cfr. art. 7 GDPR) e, pertanto, il nuovo art. 4a prevede soltanto l\u2019obbligo di ricordare all\u2019utente finale tale possibilit\u00e0. \u00c8 stato infine esteso l\u2019intervallo periodico (da 6 a non pi\u00f9 di 12 mesi) entro cui l\u2019utente finale deve essere informato della possibilit\u00e0 di revocare il proprio consenso, fintantoch\u00e9 continua il trattamento dei dati.<\/p>\n<p><strong>Riservatezza \u2013 <\/strong>la proposta ha introdotto all\u2019art. 5 un secondo comma in base al quale \u201c<em>la riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche nelle comunicazioni da macchina a macchina si applica solo quando tali comunicazioni sono relative all\u2019utente finale<\/em>\u201d. Si vuole precisare che il principio di riservatezza opera, nel caso delle comunicazioni cosiddette M2M \u2013 ossia (secondo la definizione fornita dall\u2019Autorit\u00e0 Italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni) consistenti nel trasferimento automatico delle informazioni da macchina a macchina con limitata o nessuna interazione umana \u2013, solo se le informazioni contenute in tali comunicazioni si riferiscono a \u201cutenti finali\u201d (ai sensi della <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/resource.html?uri=cellar:c5ee8d55-7a56-11e6-b076-01aa75ed71a1.0015.02\/DOC_1&amp;format=PDF\">(bozza di) Direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche<\/a>: \u201cun utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico\u201d).<\/p>\n<p><strong>Autorit\u00e0 di vigilanza \u2013<\/strong> molte delegazioni hanno chiesto maggiore flessibilit\u00e0 per quanto riguarda l\u2019autorit\u00e0 di vigilanza e, per questo, la Presidenza ha proposto di mantenere le Autorit\u00e0 di protezione dei dati (\u201cDPAs\u201d) come Autorit\u00e0 per controllare l\u2019applicazione del Capitolo II (i.e. \u201c<em>Tutela delle comunicazioni elettroniche delle persone fisiche e giuridiche nonch\u00e9 delle informazioni conservate nelle apparecchiature terminali<\/em>\u201d), riconoscendo maggiore flessibilit\u00e0 agli Stati membri per la designazione delle Autorit\u00e0 di vigilanza responsabili del controllo dell\u2019applicazione del Capitolo III (i.e. \u201c<em>Diritti delle persone fisiche e giuridiche di controllare le comunicazioni elettroniche<\/em>\u201d). Durante le prossime riunioni il tema sar\u00e0 nuovamente discusso.<\/p>\n<p>Per maggiori informazioni:\u00a0<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/PDF\/?uri=CONSIL:ST_11995_2017_INIT&amp;from=EN\">link<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 8 settembre, il Consiglio dell\u2019Unione Europea ha pubblicato le proprie\u00a0proposte di modifica alla bozza di Regolamento\u00a0ePrivacy\u00a0(\u201cRegolamento\u201d) la quale negli ultimi mesi \u00e8 gi\u00e0 stata oggetto di diverse opinioni e proposte di emendamento, come evidenziato nella nostra precedente\u00a0news. 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