{"id":3071,"date":"2017-06-26T08:57:52","date_gmt":"2017-06-26T06:57:52","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.europrivacy.org\/?p=3071"},"modified":"2017-06-26T08:57:52","modified_gmt":"2017-06-26T06:57:52","slug":"monitoring-of-approved-codes-of-conduct","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/2017\/06\/26\/monitoring-of-approved-codes-of-conduct\/","title":{"rendered":"Monitoraggio dei codici di condotta approvati"},"content":{"rendered":"<p>Ipotizziamo per un momento di avere un codice di condotta perfetto, il migliore che si potesse realizzare, gi\u00e0\u00a0 approvato, registrato e pubblicato dal Garante e che quindi, a questo punto altro non si debba fare che &#8220;sperare&#8221; venga utilizzato dagli utenti per i quali \u00e8 stato redatto.<\/p>\n<p>Ecco immaginiamo di possedere un documento che si trovi in questo stadio e dico immaginiamo perch\u00e9 ad oggi il Garante non ha ancora approvato, registrato e pubblicato alcun codice ex art 40 &#8230;\u00a6<\/p>\n<p>Nel nostro codice di condotta ideale troveremmo anche, ex 40 comma 4, <i>&#8221; &#8230;<\/i><em> i meccanismi che consentono all&#8217;organismo di cui all&#8217;articolo 41, comma 1, di effettuare il <u>controllo obbligatorio<\/u> del rispetto delle norme del codice da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo &#8230;&#8221; . <\/em>L&#8217;organismo sopra citato (disciplinato principalmente ex art 41) dovr\u00e0\u00a0 essere accreditato nello svolgere il monitoraggio dei codici di condotta da parte dell&#8217;autorit\u00e0\u00a0 di controllo e tale accreditamento risulter\u00e0\u00a0 dal fatto di soddisfare i criteri emessi dall&#8217;autorita&#8217; \u00a0di controllo stessa. L&#8217;organismo, ex art 41, comma 2, per essere accreditato dovr\u00e0 comunque possedere un livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e dovr\u00e0\u00a0 anche:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">a) dimostrare in modo convincente all&#8217;autorit\u00e0\u00a0 di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">b) istituire procedure che gli consentono di valutare l&#8217;ammissibilit\u00e0\u00a0 dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">c) istituire procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice \u00e8 stato o \u00e8 attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">d) dimostrare in modo convincente all&#8217;autorit\u00e0\u00a0 di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.<\/p>\n<p>L&#8217;organismo che effettuer\u00e0\u00a0 il monitoraggio potr\u00e0 , inoltre, in caso di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento procedere con opportune misure tra cui anche la sospensione o l&#8217;esclusione dal codice del titolare \/ responsabile del trattamento; di tale attivit\u00e0 , l&#8217;organismo accreditato al monitoraggio, dovr\u00e0 darne informazione all&#8217;autorit\u00e0\u00a0 di controllo competente unitamente alle misure adottate e dei motivi sottostanti a tali misure.<\/p>\n<p>L&#8217;organismo di controllo \u00e8\u00a8 a sua volta &#8220;vigilato&#8221;\u009d dall&#8217;autorit\u00e0\u00a0 di controllo che gli potr\u00e0 revocare l&#8217;accreditamento se le condizioni per l&#8217;accreditamento non sono, o non sono pi\u00f9, rispettate o se le misure adottate dall&#8217;organismo violano il presente regolamento.<\/p>\n<p><strong><em>Ma perch\u00e9 \u00e8 cos\u00ec importante il monitoraggio?<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Perch\u00e8, a parere della scrivente, un monitoraggio con esito positivo potr\u00e0\u00a0 essere il modo con cui il Titolare \/ Responsabile del trattamento potr\u00e0\u00a0 dimostrare quanto richiesto ex artt. 32, comma 3 e 24 comma 3-<\/p>\n<p>Purtroppo ad oggi non risulta ancora operante alcun Ente di monitoraggio e questo per due ordini di fattori: 1) Non c&#8217;\u00e8 un codice approvato, registrato e pubblicato dal Garante su cui effettuare l&#8217;attivit\u00e0 di monitoraggio ;<\/p>\n<p>2) L&#8217;autorit\u00e0\u00a0 di controllo competente, ad oggi, non ha presentato al comitato il progetto di criteri per l&#8217;accreditamento dell&#8217;organismo di monitoraggio.<\/p>\n<p>Quindi Non ci resta che aspettare e vedere cosa ci dir\u00e0\u00a0 la realt\u00e0\u00a0 dei prossimi mesi !<\/p>\n<p>Avv. Laura Marretta<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ipotizziamo per un momento di avere un codice di condotta perfetto, il migliore che si potesse realizzare, gi\u00e0\u00a0 approvato, registrato e pubblicato dal Garante e che quindi, a questo punto altro non si debba fare che &#8220;sperare&#8221; venga utilizzato dagli utenti per i quali \u00e8 stato redatto. 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