{"id":2771,"date":"2017-05-03T10:53:51","date_gmt":"2017-05-03T08:53:51","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.europrivacy.org\/?p=2771"},"modified":"2017-05-03T10:53:51","modified_gmt":"2017-05-03T08:53:51","slug":"the-new-european-regulation-gives-greater-value-and-facilitation-to-scientific-research","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/2017\/05\/03\/the-new-european-regulation-gives-greater-value-and-facilitation-to-scientific-research\/","title":{"rendered":"IL GDPR agevola la ricerca scientifica"},"content":{"rendered":"<p>La direttiva 46\/95 trattava l\u2019argomento principalmente nei seguenti termini:<\/p>\n<ul>\n<li>Il trattamento a fini di ricerca scientifica \u00e8 considerato non incompatibile con altri trattamenti ( 6)<\/li>\n<li>La conservazione dei dati pu\u00f2 essere prolungato oltre il termine previsto dai singoli specifici trattamenti per la ricerca scientifica (art. 6)<\/li>\n<li>L\u2019informativa pu\u00f2 non essere data quando particolarmente onerosa (40)<\/li>\n<li>Il diritto degli interessati pu\u00f2 essere limitato per la ricerca scientifica da appositi atti normativi nazionali (art. 13)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ora nel GDPR ci sono molti pi\u00f9 rimandi:<\/p>\n<ul>\n<li>33-50-52-53-62-65-113-156-157-159-161-162<\/li>\n<li>5-9-14-17-21-89<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019art. 89 \u00e8 dedicato all\u2019argomento.<\/p>\n<ul>\n<li>Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici <strong>\u00e8 soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libert\u00e0 dell&#8217;interessato<\/strong>, in conformit\u00e0 del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il <strong>rispetto del principio della minimizzazione dei dati<\/strong>. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purch\u00e9 le finalit\u00e0 in questione possano essere conseguite in tal modo. <strong>Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta pi\u00f9 di identificare l&#8217;interessato, tali finalit\u00e0 devono essere conseguite in tal modo<\/strong>.<\/li>\n<li>Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell&#8217;Unione o degli Stati membri <strong>pu\u00f2 prevedere deroghe <\/strong>ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalit\u00e0 specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalit\u00e0. [\u2026]<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quindi il GDPR agevola in diversi modi il trattamento per ricerca scientifica:<\/p>\n<ul>\n<li>Le deroghe gi\u00e0 previste dalla direttiva sono sostanzialmente riprese nel GDPR (50, 52, 53, art. 5, art. 9, art. 14)<\/li>\n<li>Le problematiche della ricerca scientifica vengono considerate quando si tratta delle diverse operazioni previste dal Regolamento:\n<ul>\n<li>La possibilit\u00e0 di avere un consenso espresso non per una ricerca specifica, ma per un settore di ricerca (33)<\/li>\n<li>La liceit\u00e0 del trattamento di dati sensibili in particolare di quelli sanitari (52)<\/li>\n<li>Diritto alla rettifica e all\u2019oblio (65, art. 17)<\/li>\n<li>Trasferimento (113)<\/li>\n<li>La necessit\u00e0 di applicare i principi di minimizzazione del trattamento anche in materia di ricerca, ricorrendo dove possibile alla pseudonimizzazione o anonimizzazione (156)<\/li>\n<li>La possibilit\u00e0 per gli stati membri di prevedere specifiche deroghe e modalit\u00e0 di esercizio dei diritti degli interessati (156)<\/li>\n<li>La possibilit\u00e0 di combinare informazioni provenienti da diversi registri anche di patologia (157)<\/li>\n<li>La ricerca scientifica \u00e8 intesa in senso molto ampio (159)<\/li>\n<li>Alla ricerca scientifica si possono applicare condizioni specifiche, in particolare per la pubblicazione e diffusione dei risultati (159)<\/li>\n<li>Qualora i risultati della ricerca costituiscono motivo di ulteriori misure nell\u2019interesse dell\u2019interessato si dovrebbe applicare il regolamento nella sua generalit\u00e0 (159)<\/li>\n<li>Alle sperimentazioni cliniche si applicano le norme specifiche (161)<\/li>\n<li>Comunque, per situazioni specifiche, l\u2019interessato pu\u00f2 opporsi al trattamento per ricerca scientifica, salvo che sia fatto nell\u2019interesse pubblico (art. 21)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>In pratica, i gruppi di ricerca devono focalizzarsi (con il supporto del DPO e di un eventuale comitato etico):<\/p>\n<ul>\n<li>Nella valutazione se escludere o meno l\u2019utilizzo dei dati frutto della ricerca per prendere decisioni sul singolo individuo: se vi fosse profilazione, si applicherebbe l\u2019intero GDPR<\/li>\n<li>Nell\u2019individuazione dell\u2019insieme di dati minimo che garantisca i risultati della ricerca, in particolare se essi possano essere ottenuti con dati anonimi, statistici o pseudo anonimi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nelle tecniche di anonimizzazione e pseudonimizzazione: in proposito si pu\u00f2 tener conto del <a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/justice\/data-protection\/article-29\/documentation\/opinion-recommendation\/files\/2014\/wp216_it.pdf\">parere 5\/2014 del WP 29<\/a>\u00a0.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La direttiva 46\/95 trattava l\u2019argomento principalmente nei seguenti termini: Il trattamento a fini di ricerca scientifica \u00e8 considerato non incompatibile con altri trattamenti ( 6) La conservazione dei dati pu\u00f2 essere 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