{"id":2670,"date":"2017-04-02T12:50:11","date_gmt":"2017-04-02T10:50:11","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.europrivacy.org\/?p=2670"},"modified":"2017-04-02T13:17:25","modified_gmt":"2017-04-02T11:17:25","slug":"italiano-contitolari-responsabili-la-responsabilita-solidale-il-danno-risarcibile-e-lazione-di-regresso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/2017\/04\/02\/italiano-contitolari-responsabili-la-responsabilita-solidale-il-danno-risarcibile-e-lazione-di-regresso\/","title":{"rendered":"Contitolari, Responsabili, la responsabilit\u00e0 solidale, il danno risarcibile e l&#8217;azione di regresso"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Contitolari del trattamento<\/em><\/strong><br \/>\nLa figura del contitolare del trattamento \u00e8 prevista <em>all&#8217;art. 26 &#8216;Contitolari del trattamento&#8217; GDPR<\/em>, il quale articolo precisa che i contitolari possono anche essere pi\u00f9 di due, che devono determinare congiuntamente le finalit\u00e0 e mezzi del trattamento. Si ipotizza quindi la necessit\u00e0 della sussistenza di una codecisione in merito alle finalit\u00e0 (perch\u00e9) e a i mezzi (come) di un determinato trattamento.<br \/>\nTramite accordo interno i contitolari hanno l&#8217;obbligo di determinare, in modo trasparente, le rispettive responsabilit\u00e0 e compiti sull&#8217;osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR con particolare riferimento ai diritti dell&#8217;interessato e gli obblighi di fornire le informazioni previste al momento della raccolta (<em>Art.13 &#8211; Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l\u2019interessato; Art.14 &#8211; Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l\u2019interessato<\/em>).<\/p>\n<p>Da un punto di vista pratico, per l&#8217;individuazione del contitolare del trattamento non vi sono differenze con le modalit\u00e0 di identificazione del titolare del trattamento come definito all&#8217;<em>Art.4.7 &#8216;Definizioni&#8217; &#8211; &#8220;\u00abTitolare del trattamento\u00bb: la persona fisica o giuridica, &#8230; che, singolarmente o insieme ad altri, determina &#8230;<\/em>&#8220;. L&#8217; &#8220;insieme ad altri&#8221; si riferisce appunto alla figura del contitolare come prevista all&#8217; art. 26 dove si legge &#8220;<em>&#8230; due o pi\u00f9 titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalit\u00e0 e i mezzi &#8230;<\/em>&#8221; Cio\u00e8 \u00e8 titolare del trattamento chi effettua scelte e prende decisioni inerenti le finalit\u00e0 dei trattamenti; impartisce decisioni, direttive vincolanti ed esercita funzioni di controllo; quindi \u00e8 da considerare &#8220;titolare del trattamento&#8221; chi esercita l&#8217;effettivo potere decisorio. Questo rappresenta il principio di disambiguazione da applicare nei casi controversi. (<em><a href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/1617709\" target=\"_blank\">Garante privacy [doc. web n. 1617709] Servizi postali: Poste Italiane resta titolare del trattamento anche in caso di appalto &#8211; 29 aprile 2009<\/a>\u00a0<\/em>). \u00a0<em>http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/1617709<\/em>).<\/p>\n<p><strong><em>Persone giuridiche contitolari del trattamento<\/em><\/strong><br \/>\nIl titolare singolo o contitolare, qualora non fosse una persona fisica ma ad esempio un persona giuridica, va intesa come indicato all&#8217;<em>art.28 cod. priv. &#8216;Titolare del trattamento&#8217; &#8211; &#8220;&#8230; titolare del trattamento \u00e8 l&#8217;entit\u00e0 nel suo complesso o l&#8217;unit\u00e0 od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalit\u00e0 e sulle modalit\u00e0 del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza<\/em>&#8220;. Infatti le persone fisiche legittimate a rappresentare all&#8217;esterno la volont\u00e0 di una persona giuridica (es. A.D. o Presidente) hanno sotto il profilo giuridico responsabilit\u00e0 diverse da quelle della persona giuridica che rappresentano. Pertanto ai fini della titolarit\u00e0 del trattamento, acquista autonomo rilievo la persona giuridica e non il legale rappresentante della stessa che solo temporaneamente la rappresenta. (<em>Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile 2 &#8211; Ordinanza 18 marzo \u2013 8 aprile 2014, n. 8184<\/em> )<\/p>\n<p><em><strong>Accordo interno fra i contitolari del trattamento<\/strong><\/em><br \/>\nFermo restando che l&#8217;art.26 evidenzia il concetto che il trasparente accordo interno fra i contitolari del trattamento \u00e8 prevalentemente volto a garantire all&#8217;interessato di poter esercitare i propri diritti e definire chi dei contitolari dovr\u00e0 provvedere a fornire, al momento della raccolta, le informazioni previste per l&#8217;ottenimento dei dati personali (<em>Artt. 13, 14<\/em>), indipendentemente dal contenuto dell&#8217;accordo interno, l&#8217;interessato pu\u00f2 esercitare i propri diritti nei confronti e contro ciascun titolare del trattamento (art.26.3).<\/p>\n<p>Il contenuto essenziale dell\u2019accordo interno tra i Titolari di uno stesso trattamento deve essere messo a disposizione dell\u2019interessato(art. 26.2), ma non \u00e8 richiesto che l&#8217;accordo stesso sia fornito o reso accessibile agli interessati; queste informazioni dovranno comunque essere fornite gi\u00e0 con le informazioni previste dagli artt. 13 e 14.<\/p>\n<p><em><strong>Responsabile del trattamento e vincolo contrattuale<\/strong><\/em><br \/>\nL&#8217;art.28 definisce e attribuisce al responsabile del trattamento ( <em>Art.4.8 &#8216;Definizioni&#8217; &#8211; &#8220;\u00abresponsabile del trattamento\u00bb: la persona fisica o giuridica, &#8230; che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento<\/em>&#8220;) obblighi e responsabilit\u00e0. Il Responsabile del trattamento \u00e8 vincolato da contratto al Titolare del Trattamento (<em>art28.3<\/em>). In caso di Contitolari, ciascun Responsabile del trattamento sar\u00e0 quindi vincolato al proprio Titolare del trattamento da relativo contratto. Il contratto, oltre a istituire il vincolo tra Titolare e Responsabile, individua e disciplina i trattamenti che saranno effettuati dal Responsabile del trattamento; indicandone durata, natura, finalit\u00e0 del trattamento, tipo di dati personali, categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare del trattamento.<br \/>\nQualora il responsabile del trattamento agisca determinando le finalit\u00e0 e i mezzi del trattamento, viene considerato a tutti gli effetti un titolare del trattamento (Art.28.10).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>Una veloce considerazione sul danno risarcibile, sulle responsabilit\u00e0 solidali, la rivalsa e il diritto al risarcimento<\/strong><\/em>.<br \/>\n<span style=\"color: #808080;\"><em>Anche se gli argomenti richiederebbero una pi\u00f9 ampia trattazione riferita all&#8217;insieme delle disposizioni previste da Art. 24 &#8216;Responsabilit\u00e0 del titolare del trattamento&#8217;, Art. 26 &#8216;Contitolari del trattamento&#8217;, Art. 28 &#8216;Responsabile del trattamento&#8217;, Art. 82 &#8216;Diritto al risarcimento e responsabilit\u00e0&#8217;, Considerandi 75, 146.<\/em><\/span><br \/>\nIl <strong>danno risarcibile<\/strong> (qualora ne sussistano i presupposti) \u00e8 sia il danno materiale che immateriale (art. 82.1), anche se potrebbe apparire pi\u00f9 appropriata l&#8217;interpretazione estensiva al danno patrimoniale e non patrimoniale (c146).<br \/>\nE&#8217; risarcibile qualsiasi danno causato da una violazione del regolamento (Art. 82.1).<br \/>\nSono <strong>responsabili\u00a0in solido<\/strong> per il risarcimento del danno titolare\/contitolari e responsabili Art. 26.3, Art.28, Art 82.4.<br \/>\nIl titolare del trattamento \u00e8 responsabile e risponde per il danno cagionato dal suo trattamento (Art. 82.2).<br \/>\nIl responsabile del trattamento risponde per il danno causato solo se non ha adempiuto gli obblighi in capo ai responsabili o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento(Art. 82.2).<br \/>\n<strong>Onere della prova<\/strong>: il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento \u00e8 esonerato dalla responsabilit\u00e0 se dimostra che l\u2019evento dannoso non gli \u00e8 in alcun modo imputabile; argomento questo che richiederebbe approfondita trattazione.<br \/>\nIl titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che ha pagato l\u2019intero risarcimento del danno pu\u00f2 successivamente proporre un\u2019<strong>azione di regresso<\/strong> contro altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento (Art. 82.5, C.146).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Contitolari del trattamento La figura del contitolare del trattamento \u00e8 prevista all&#8217;art. 26 &#8216;Contitolari del trattamento&#8217; GDPR, il quale articolo precisa che i contitolari possono anche essere pi\u00f9 di due, che devono determinare congiuntamente le finalit\u00e0 e mezzi del trattamento. 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