{"id":2287,"date":"2017-01-22T10:50:35","date_gmt":"2017-01-22T09:50:35","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.europrivacy.org\/?p=2287"},"modified":"2017-01-22T14:19:52","modified_gmt":"2017-01-22T13:19:52","slug":"when-the-right-to-be-forgotten-is-an-opportunity","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/2017\/01\/22\/when-the-right-to-be-forgotten-is-an-opportunity\/","title":{"rendered":"Oblio: quando esser dimenticati \u00e8 una possibilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>Qualche giorno fa al Politecnico di Milano presso l\u2019aula magna Carassa &#8211; Dadda, Campus Bovisa, alla presenza di quasi 450 persone si \u00e8 tenuto un <a href=\"http:\/\/www.osservatori.net\/it_it\/convegni\/il-nuovo-regolamento-europeo-in-materia-di-trattamento-dati-personali-gli-elementi-di-maggiore-rilevanza-e-la-posizione-dell-autorita-garante-per-la-protezione-dei-dati-personali\">convegno <\/a>estremamente interessante durante il quale \u00e8 emerso, seppur in termini incidentali rispetto ai temi principali sui quale la giornata di formazione verteva, un piccolo dibattito sul diritto all\u2019oblio e sulla sua utilit\u00e0\/attuabilit\u00e0 &#8211; per una puntuale sintesi della giornata confrontare\u00a0<a href=\"https:\/\/blog.europrivacy.org\/it\/2017\/01\/20\/gdpr-guest-star-at-politecnico-university\/\">post<\/a> dott. Calvi -.<\/p>\n<p>Mi collego, quindi, a quanto accennato e ricordo che l\u2019istituto, presente nel nuovo regolamento europeo, \u00e8 disciplinato sub. <strong>art 17<\/strong> GDPR (al quale rimando) ed ha come presupposto tipico il fatto che spesso i cittadini lamentino la lesione del proprio diritto alla protezione dei dati personali derivante -pi\u00f9 che dalla pubblicazione di una notizia (in molti casi di per s\u00e9 lecita come diritto di cronaca) dalla sua permanenza indefinita su internet e dalla conseguente diffusione.<\/p>\n<p>Casi eclatanti di rilevanza internazionale come<strong>: \u201cGoogle Spain\u201d, \u201cGoogle France\u201d o anche altri, pi\u00f9 legati al nostro territorio come da ultimi:<\/strong> <strong>Cass. civ. Sez. III, 05-04-2012, n. 5525;<\/strong> <strong>Cassazione sentenza n. 13161\/2016; Tribunale, Roma, sez. I, sentenza 03\/12\/2015 n\u00b0 23771;<\/strong> <strong>Tribunale di Milano sent. n. 5820\/2013, pubblicata il 26.4.2013 &#8211; <\/strong>hanno avuto il pregio di portare alla ribalta il problema e, anche grazie ai media, questi fatti, strillati e rimbalzati da una testata giornalistica all\u2019altra hanno con molta probabilit\u00e0 contribuito all\u2019inserimento dell\u2019istituto all\u2019interno dell\u2019attuale normativa privacy.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 dalla sola lettura delle sentenze sopra riportate e dai fatti in esse contenuti si comprende come la questione a livello giuridico sia molto pi\u00f9 complessa di quello che a primo acchito potrebbe sembrare. In Italia, volendo semplificare al massimo ed in estrema sintesi, si potrebbe dire che salvo eccezioni (ovverosia: (1) fatti talmente gravi per i quali l\u2019interesse pubblico alla loro riproposizione non viene mai meno -ad es. crimini contro l\u2019umanit\u00e0; (2) Riproposizione-rievocazione del fatto medesimo; (3) Riapertura del caso; (4) Riproposizione di casi irrisolti o comunque misteriosi; (5) Ruolo ricoperto dalla persona; (6) Vittima), vige il principio in base al quale riproporre una notizia ampiamente acquisita risulterebbe inutile per la collettivit\u00e0 e dannoso per l\u2019interessato perch\u00e9 la sua reputazione subirebbe un\u2019ulteriore lesione \u2026 da qui il diritto all\u2019oblio, a non esser pi\u00f9 ricordato \u2026 con il trascorrere del tempo il fatto cessa di essere oggetto di cronaca per riacquisire l\u2019originaria natura di fatto privato<em>. <\/em>Quando il pubblico \u00e8 stato ampiamente informato del fatto e con completezza, cessa l\u2019interesse collettivo e si ha per acquisito il fatto stesso. Non vi \u00e8 pi\u00f9 una notizia. Riproporre l\u2019accadimento sarebbe inutile, poich\u00e9 verrebbe meno un reale interesse della collettivit\u00e0, <strong>i dati trattati risulterebbero quindi inadeguati, non pi\u00f9 pertinenti ovvero eccessivi in rapporto alle finalit\u00e0 per le quali sono stati trattati, anche in considerazione del tempo trascorso.\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>Caratteristica di questo istituto \u00e8 che sottende un problema<strong> avvertito in modo NON unanime nei vari Paesi Europei ed extrae-europei proprio perch\u00e9 \u00e8 strettamente collegato all\u2019uomo, ai suoi usi e costumi, alla sua cultura etc; <\/strong>addirittura oltre oceano una parte minoritaria di alcuni critici offrono una lettura seconda la quale &#8220;il diritto all&#8217;oblio&#8221; andrebbe contro la <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Costituzione_degli_Stati_Uniti_d%27America\">Costituzione degli Stati Uniti d&#8217;America<\/a> in quanto potrebbe arrivare a configurare una forma indiretta di censura (si veda\u00a0\u00a0l&#8217;articolo &#8220;<a href=\"http:\/\/www.theatlantic.com\/technology\/archive\/2012\/01\/why-journalists-shouldnt-fear-europes-right-to-be-forgotten\/251955\/\">Why Journalists Shouldn&#8217;t Fear Europe&#8217;s &#8216;Right to be Forgotten&#8217;<\/a>&#8220;).<\/p>\n<p>Quindi, alla luce di quanto detto <em>ut supra<\/em> appare legittimo porsi delle domande sull\u2019utilit\u00e0 dell\u2019istituto anche in relazione alla reale possibilit\u00e0 di tutela tecnica dipendente dalla fattibilit\u00e0 informatica.<\/p>\n<p>Non c\u2019\u00e8 dubbio che strutturalmente il diritto all\u2019oblio ben s\u2019inserisce come supporto nella visione che l\u2019ordinamento italiano ha della funzione della pena: funzione non punitiva ma rieducativa e mirante al reinserimento sociale del reo.\u00a0 Quindi, il fatto di avere la possibilit\u00e0 di venire \u201cdimenticato\u201d rappresenta un corollario che permette al reo una maggior possibilit\u00e0, una volta scontata la pena (!), di venir reinserito nel contesto sociale.<\/p>\n<p>Ma non solo: tralasciando i riferimenti con il diritto penale italiano ed avendo riguardo esclusivamente al GDPR a parere della scrivente (europea, italiana!) il diritto all\u2019oblio rappresenta un esempio tipico di come il diritto sia utile per completare e tutelare un\u2019esigenza dell\u2019uomo legata ai suoi dati personali e risulta proprio attraverso disposizioni come questa che i membri del Parlamento Europeo e del Consiglio riescono a rendere pi\u00f9 reale e concreta l\u2019intenzione espressa nel \u201cconsiderando\u201d del GDPR e cio\u00e8 quella di emanare un Regolamento in tema di privacy che omogeneizzi e modernizzi la normativa e la renda maggiormente utile nella vita di tutti i giorni.<\/p>\n<p><em>Avv. Laura Marretta<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qualche giorno fa al Politecnico di Milano presso l\u2019aula magna Carassa &#8211; Dadda, Campus Bovisa, alla presenza di quasi 450 persone si \u00e8 tenuto un convegno estremamente interessante durante il quale \u00e8 emerso, seppur in termini incidentali rispetto ai temi principali sui quale la giornata di formazione verteva, un piccolo dibattito sul diritto all\u2019oblio e\u2026 <span class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/2017\/01\/22\/when-the-right-to-be-forgotten-is-an-opportunity\/\">Leggi tutto &raquo;<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":148,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[289,272,288,162,60,287,286,132,46,291,290,292],"class_list":["post-2287","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legal-framework","tag-cassazione","tag-codice-penale","tag-criminal-law","tag-diritto-alloblio","tag-gdpr","tag-google-france","tag-google-spain","tag-oblivion-right","tag-right-to-be-forgotten","tag-tribunale-milano","tag-tribunale-roma","tag-vittima"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2287","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/148"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2287"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2287\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2314,"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2287\/revisions\/2314"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2287"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2287"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2287"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}