{"id":2161,"date":"2017-01-12T05:13:23","date_gmt":"2017-01-12T04:13:23","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.europrivacy.org\/?p=2161"},"modified":"2017-01-17T22:24:05","modified_gmt":"2017-01-17T21:24:05","slug":"italiano-pronta-la-proposta-di-regolamento-su-privacy-e-comunicazioni-elettroniche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/2017\/01\/12\/italiano-pronta-la-proposta-di-regolamento-su-privacy-e-comunicazioni-elettroniche\/","title":{"rendered":"PRONTA LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SU PRIVACY E COMUNICAZIONI ELETTRONICHE"},"content":{"rendered":"<p>Lo scorso 10 gennaio la Commissione Europea ha presentato una <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/digital-single-market\/en\/news\/proposal-regulation-privacy-and-electronic-communications\">proposta di Regolamento<\/a> (il \u201c<strong>Regolamento<\/strong>\u201d) concernente il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, destinato ad abrogare la <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32002L0058&amp;from=IT\">Direttiva 2002\/58\/EC<\/a> (\u201c<strong>Direttiva ePrivacy<\/strong>\u201d).<\/p>\n<p>Questa proposta di Regolamento aggiorna la normativa attualmente in vigore, favorendo una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni elettroniche \u2013 anche mediante \u00a0l\u2019allineamento della relativa disciplina all\u2019alto standard delle norme tecniche previste dal recentissimo <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&amp;from=IT\">Regolamento\u00a0 Generale sulla protezione dei dati personali<\/a> (GDPR) \u2013 e di conseguenza contribuendo a istituire strumenti utili al rafforzamento degli scambi internazionali di dati nell\u2019economia digitale, e pertanto allo sviluppo del mercato unico digitale.<\/p>\n<p><strong>LE PRINCIPALI NOVITA\u2019<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Ambito di applicazione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Le attuali norme si applicano unicamente al trattamento effettuato da operatori di telecomunicazioni cosiddetti \u201ctradizionali\u201d: \u201c<em>(\u2026) trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione<\/em>\u201d (cfr. art. 121 del D.Lgs. 196\/2003). La proposta di Regolamento invece estende l\u2019ambito di applicazione della disciplina anche alle comunicazioni elettroniche effettuate in relazione \u201c<strong><em>alla fornitura e<\/em><\/strong><em> <strong>all\u2019uso<\/strong> di servizi di comunicazione elettronica <strong>e alle informazioni relative alle apparecchiature terminali degli utenti finali<\/strong><\/em><strong>\u201c <\/strong>( art. 2, comma 1, proposta Regolamento) , ossia ai trattamenti legati allo scambio di e-mail e messaggi online, e dunque anche ai nuovi servizi di comunicazione elettronica (ad esempio, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, Viber).<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Armonizzazione della normativa<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La scelta dello strumento del Regolamento (direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell\u2019UE) risponde all\u2019esigenza di ottenere una uniformit\u00e0 normativa a livello europeo, eliminando l\u2019attuale frammentazione applicativa dovuta alle diverse leggi nazionali di recepimento della Direttiva ePrivacy.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Nuove tutele e semplificazioni <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Secondo le norme proposte, sia il contenuto delle comunicazioni sia i metadati (siti web visitati, numeri chiamati, l\u2019ora e la data della telefonata, ecc.) dovranno essere anonimizzati o eliminati in caso di mancato consenso degli utenti, a meno che non siano necessari per specifiche finalit\u00e0 (cfr. art. 6 della proposta del Nuovo Regolamento).<\/p>\n<p>Sono previste, inoltre:<\/p>\n<ul>\n<li>una semplificazione delle regole relative alla manifestazione di \u201cconsenso\u201d per l\u2019utilizzo dei <em>cookies<\/em> ed altri identificatori quando non sono intrusivi ma finalizzati al miglioramento della navigazione dell\u2019utente<\/li>\n<li>una maggiore tutela contro lo <em>spamming<\/em>: la proposta di Regolamento vieta, in assenza di consenso da parte dell\u2019utente, ogni tipo di comunicazione elettronica indesiderata, e ci\u00f2 a prescindere dal mezzo utilizzato per l\u2019invio di tale comunicazione, ivi compreso il diritto riconosciuto agli utenti di opporsi alle telefonate a scopo commerciale cosiddette \u201cindesiderate\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Competenza <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Competente per la violazione delle norme sulle comunicazioni elettroniche saranno le Autorit\u00e0 nazionali per la protezione dei dati personali.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Sanzioni<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Viene introdotto un apparato sanzionatorio simile, nella struttura e nella filosofia, a quello del GDPR: le sanzioni per la violazione delle nuove norme \u2013 individuate nell\u2019ottica di essere effettive, proporzionate e dissuasive \u2013 sono le seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>fino ad Euro 10.000.000 o al 2% del fatturato annuo a livello mondiale totale, se superiore, in caso di violazione delle norme relative all\u2019informativa e consenso (art. 8, proposta Regolamento), alle impostazioni privacy di default (art. 10, proposta Regolamento), agli obblighi dei gestori di registri di pubblica accessibilit\u00e0 agli archivi pubblici (art. 15, proposta Regolamento) e alle comunicazioni indesiderate (art. 16, proposta Regolamento), oppure<\/li>\n<li>fino ad Euro 20.000.000 o al 4% del fatturato annuo a livello mondiale totale, se superiore, in caso di violazione delle norme in materia di riservatezza delle comunicazioni elettroniche (art. 5, proposta Regolamento), di condizioni di legittimit\u00e0 del trattamento dei dati di comunicazione elettronica (art. 6, proposta Regolamento) e in caso di violazione dei termini di conservazione e cancellazione dei dati (art 7, proposta Regolamento).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Merita, infine porre in rilievo la volont\u00e0 della Commissione Europea di giungere all\u2019adozione del Nuovo Regolamento entro il 25 maggio 2018, ossia in concomitanza con la data di applicazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali in modo che, entro tale data, possa aversi un quadro giuridico completo in materia di protezione dei dati personali in ambito europeo.<\/p>\n<p>Per maggiori informazioni, si vedano le FAQ pubblicate\u00a0dalla Commissione: <a href=\"http:\/\/europa.eu\/rapid\/press-release_MEMO-17-17_en.htm\">http:\/\/europa.eu\/rapid\/press-release_MEMO-17-17_en.htm<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 10 gennaio la Commissione Europea ha presentato una proposta di Regolamento (il \u201cRegolamento\u201d) concernente il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, destinato ad abrogare la Direttiva 2002\/58\/EC (\u201cDirettiva ePrivacy\u201d). 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