{"id":1289,"date":"2016-02-28T18:36:03","date_gmt":"2016-02-28T17:36:03","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.europrivacy.org\/?p=1289"},"modified":"2016-04-24T17:07:36","modified_gmt":"2016-04-24T15:07:36","slug":"is-a-retrofitting-enough-to-make-current-solutions-compliant","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.europrivacy.info\/it\/2016\/02\/28\/is-a-retrofitting-enough-to-make-current-solutions-compliant\/","title":{"rendered":"Basta un retrofitting per adeguare le soluzioni esistenti ?"},"content":{"rendered":"<p>Spesso siamo tentati di riutilizzare le soluzioni e i processi esistenti per adeguare i nostri sistemi informativi ai nuovi adempimenti normativi. Non che questo non possa essere fatto e anzi che sia auspicabile in molti casi; pur tuttavia nel caso dell\u2019applicazione del nuovo Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali le soluzioni pi\u00f9 sbrigative non sembrano opportune e anzi fuorvianti. A maggior ragione perch\u00e9 il Regolamento reca con s\u00e9 una preciso adempimento che aiuta ad indirizzare le valutazioni di adeguatezza e di opportunit\u00e0 delle soluzioni. Questo e\u2019 il caso del PIA (Privacy\u00a0Impact Assessment) che, in pratica, guida la valutazione preliminare degli impatti a cui andrebbe incontro un processo, e dunque un&#8217;azienda,\u00a0qualora dovessero essere violate le misure di protezione dei dati. E\u2019 solo attraverso questa fase e alle relative risultanze che si pu\u00f2 dimostrare l\u2019adeguatezza delle soluzioni, sia di quelle esistenti come di quelle pianificate, e calcolare l\u2019esposizione al rischio effettivo o residuo. Ma dunque, in base alle nuove prescrizioni, per chi non lo avesse mai affrontato, il PIA va compiuto subito e su tutto, compresi i processi e le soluzioni esistenti, e mantenuto per sempre ?<\/p>\n<p>Va detto che il processo PIA prevede una fase di pre-valutazione che permette di valutarne la necessit\u00e0 e gestire la discrezionalit\u00e0 di una maggiore o minore estensione delle successive fasi di valutazione. Pur tuttavia alcune considerazioni si rendono necessarie a livello generale:<\/p>\n<p>alcune delle attivit\u00e0 alla base del processo PIA devono gi\u00e0 essere state svolte e mantenute bench\u00e9 il requisito del DPS sia decaduto dal febbraio 2012 (tra queste: la mappatura dei dati e dei trattamenti, la pianificazione degli interventi tecnologici e organizzativi di protezione dei dati con una valutazione complessiva di riduzione dello stato di rischio). Poich\u00e9 non sarebbe possibile riesaminare completamente tutti i processi interni che trattano Dati Personali e svolgere PIA contemporaneamente su tutti questi processi,\u00a0sembra opportuno raccomandare di:<\/p>\n<p>&#8211; avviare valutazioni PIA fin dalle fasi iniziali dei nuovi progetti<\/p>\n<p>&#8211; tenere conto dei progetti o dei piani di aggiornamento di prodotti \/ servizi esistenti per associare a questi l\u2019applicazione delle analisi d\u2019impatto<\/p>\n<p>&#8211; tenere sotto osservazione i processi o le fasi che si sa essere pi\u00f9 a rischio<\/p>\n<p>&#8211; estendere la PIA anche a soluzioni esistenti al variare delle soluzioni tecnologiche, all\u2019emergere di vulnerabilit\u00e0 o di segnalazioni su carenze di settore<\/p>\n<p>&#8211; mantenere costantemente nel tempo una verifica di pertinenza e di adeguatezza delle valutazioni eseguite.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Spesso siamo tentati di riutilizzare le soluzioni e i processi esistenti per adeguare i nostri sistemi informativi ai nuovi adempimenti normativi. 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